Certo, la nostra Garanzia contro gli Eventi atmosferici ti risarcisce anche in caso di danni dovuti alla grandine.
Per trasferire la tua posizione previdenziale è necessario predisporre e sottoscrivere una richiesta di trasferimento dove viene indicata la corretta denominazione del Fondo cessionario. Consegna la richiesta presso la tua Agenzia o invia una raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Sara Vita
Ufficio Portafoglio Individuali
Via po,20
00198 Roma (RM)
Assolutamente no ma è OBBLIGATORIO aver maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica regime di appartenenza (es. settore privato anni 67 e minimo 20 anni di contributi!)
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Richiesta di prestazione pensionistica;
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Certificato di pensione o documento che attesta l’avvenuta maturazione del del diritto al pensionamento nel regime obbligatorio (es. estratto contributivo)
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copia di un documento di riconoscimento;
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scheda fatca e scheda di adeguata verifica della clientela
La prestazione pensionistica è concessa in due casi: a) con una disoccupazione superiore a 4 anni e con anticipo massimo di 5 anni rispetto al momento di accesso alla pensione regime obbligatorio; b) dopo 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza. Al verificarsi di una delle due casistiche, l’Aderente potrà richiedere la prestazione pensionistica che verrà liquidata in rendita o, in alternativa a scelta dell’Aderente, sotto forma di capitale nel limite del 50% del maturato; qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua il 70% della prestazione pensionistica risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’Aderente può richiedere la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica.
Per le opzioni di riscatto della posizione è necessario che pervenga, congiuntamente a copia del documento d'identità in corso di validità, alla richiesta sottoscritta, al fatca e alla scheda di adeguata verifica della clientela, la seguente documentazione:
a) per ipotesi di inoccupazione:
- per i lavoratori dipendenti: "Modello Unilav Cessazione" (scaricabile on line); certificazione rilasciata dal centro per l'impiego (e ottenibile solo on line) che attesti lo stato di inoccupazione; dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa e da che periodo non lavora;
- per i lavoratori non dipendenti: copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. (o documento equivalente per le tipologie di lavoratori autonomi privi di Partita I.V.A.); visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese; dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa e da che periodo non lavora;
b) per richieste di riscatto parziale relative a procedure di mobilità:
è richiesta la certificazione della presenza dell'aderente nelle liste di mobilità rilasciato dal Centro per l'impiego con una data antecedente alla richiesta di liquidazione di massimo 2 mesi. In alternativa copia dell'ultima indennità mensile di mobilità corrisposta dall'Inps non anteriore di due mesi rispetto alla richiesta di liquidazione;
c) per richieste di riscatto parziale in caso di cassa integrazione guadagni:
è richiesta attestazione rilasciata dalla competente sede INPS che precisi il periodo di sospensione dal lavoro dell'Aderente a titolo Cassa integrazione Guadagni, eventualmente a zero ore, e la durata preventivata (se prevista).
d) per ipotesi di riscatto per invalidità permanente:
è richiesta idonea documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
I riscatti possono essere chiesti:
1) per cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi (solo per il 50% della posizione maturata), ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
2) per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (100% della posizione maturata);
3) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 (100% della posizione maturata).
Inoltre, oltre ai casi sopra elencati, per i quali la normativa prevede una tassazione agevolata, è possibile chiedere il riscatto totale (100% della posizione maturata) nell'immediatezza della perdita del lavoro, con applicazione dell'aliquota di prelievo fiscale al 23%.
Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, la prestazione della forma pensionistica complementare può essere erogata, in tutto o in parte, in forma di Rendita Temporanea denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).
La rendita temporanea consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
La stessa possibilità è data ai lavoratori inoccupati per un periodo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
Le anticipazioni sulle polizze previdenziali possono essere chieste:
1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie per situazioni gravissime per sé e per i figli; è richiesta documentazione sanitaria attestante tale gravissima condizione
2) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; è richiesta documentazione attestante l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa
3) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per qualsiasi motivo
4) come previsto per la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)
L'importo liquidato in caso di premorienza non rientra nell'asse ereditario dell’Assicurato (art. 1920 cod. civ.)
La Società effettua il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta da parte dell'avente diritto completa di tutti i documenti necessari a consentire la liquidazione della prestazione.
È opportuno richiedere la liquidazione il prima possibile. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di decesso dell’Assicurato (Art. 2952 C.C. e successive modifiche).
Nell'ipotesi in cui Contraente e Assicurato siano persone diverse, il decesso del primo non comporta alcun indennizzo. Gli eredi del Contraente deceduto potranno designare di comune accordo un nuovo contraente. La polizza di fatto pur avendo questo nuovo contraente, per ogni successiva operazione, necessiterà del consenso anche di tutti gli altri eredi legittimi designatari. Inoltre una volta effettuato questo cambio di contraenza non potranno più essere cambiati i beneficiari caso vita e morte.
Al momento della richiesta puoi indicare se ricevere l'importo tramite bonifico direttamente sul conto corrente oppure richiedere un assegno bancario che ti verrà consegnato presso la tua Agenzia oppure all’indirizzo da te indicato nella richiesta di liquidazione.
I documenti necessari sono i seguenti:
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Richiesta Liquidazione Sinistro completo di tutti i dati richiesti e firmato da ciascun beneficiario
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Copia di un Documento d'Identità e Codice Fiscale di ciascun beneficiario*( La fotocopia deve essere inviata fronte e retro ed il documento deve essere in corso di validità con firma leggibile)
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Certificato di Morte dell'Assicurato
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Modello FATCA/CRS e scheda di adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario.
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In presenza di Testamento, copia del Testamento Pubblicato
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In assenza di Testamento, Atto Notorio o Dichiarazione Sostitutiva attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi. (Tale documentazione si rende necessaria in quanto l'Assicurato, con disposizioni testamentarie, potrebbe aver designato altri beneficiari in sostituzione di quelli indicati in polizza - art. 1920 e I° comma dell'art. 1921 c.c.).
1. Se la Polizza è una Temporanea Caso Morte o prevede una copertura aggiuntiva in “CASO DI MORTE”
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Relazione Medica sulle cause del decesso dell'Assicurato
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Copia del verbale dell’autorità giudiziaria intervenuta (nel caso l’Assicurato sia deceduto per morte violenta- es. incidente stradale).
2. Nel caso di beneficiario/i minore/i
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Richiesta Liquidazione Sinistro firmato dal Tutore
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Decreto del Giudice Tutelare in cui viene designata la persona autorizzata a riscuotere la quota parte spettante al/i minore/i
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Copia di un Documento di Identità e Codice Fiscale del Tutore.
La Società effettua il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti i documenti previsti.
Solo per i prodotti per i quali è previsto dalle condizioni Contrattuali.
Al momento della richiesta puoi indicare se ricevere l'importo tramite bonifico direttamente sul conto corrente oppure richiedere un assegno bancario che ti verrà consegnato presso la tua Agenzia oppure all’indirizzo da te indicato nella richiesta di liquidazione.
La richiesta di riscatto può essere effettuata con queste modalità:
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contatta la tua Agenzia, che ti fornirà l'assistenza e i moduli necessari;
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inserisci la richiesta nella tua Area Privata del sito www.sara.it o dall’app SaraConMe
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invia una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Sara Vita
Ufficio Portafoglio Individuali
Via Po,20
00198 Roma (RM)
La richiesta di riscatto deve sempre essere accompagnata dai seguenti documenti:
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copia del documento d’identità in corso di validità del Contraente
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IBAN del conto corrente intestato al Contraente (se hai optato per questa modalità di incasso)
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sottoscrizione del modulo per l’Adeguata Verifica della Clientela (AVC),
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autocertificazione ai fini della normativa FATCA /CRS
Il riscatto può essere richiesto esclusivamente dal Contraente della polizza, a condizione che risulti trascorso il periodo minimo previsto dal contratto. Per una verifica puntuale sul tuo contratto, accedi all'Area Privata del sito www.sara.it o all’app SaraConMe e/o contatta la tua Agenzia.
Il riscatto interrompe il contratto prima della sua scadenza. Può quindi comportare l'applicazione di penali: puoi verificare il valore di riscatto della tua polizza nella tua Area Privata del sito www.sara.it e nell’app SaraConMe.
Il riscatto è un'operazione che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione di un importo che può essere inferiore ai premi versati.
Dipende dal prodotto che hai sottoscritto: rivolgiti alla tua Agenzia
La regolarizzazione dei pagamenti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata di premio.
Su una polizza a premio annuo hai il diritto di riprendere i pagamenti riattivando il contratto entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, previo versamento di tutte le rate di premio arretrate non corrisposte.
Per le polizze a premio unico puoi riprendere in qualsiasi momento il pagamento senza dover pagare tutti i premi arretrati
Si puoi rivolgerti alla Tua agenzia o inviare email a Direzionevita.portafoglio@sara.it
L’importo dei premi complessivamente pagati è presente nell'Estratto Conto del tuo contratto, disponibile nella tua Area Privata del sito www.sara.it o nell’app SaraConMe. In alternativa puoi richiederlo alla tua Agenzia.
Dipende dalla tipologia del contratto:
· Se polizza a premio annuo Temporanea caso morte:
- se il premio non viene corrisposto il contratto si estingue, i premi corrisposti vengono acquisiti dalla Società e la copertura morte non è più in vigore
· Se polizza a premio annuo NON Temporanea Caso Morte
- se corrisposte le prime tre annualità di premio la polizza rimane in vigore per un capitale ridotto
- se NON corrisposte le prime tre annualità di premio il contratto si estingue ed i premi corrisposti vengono acquisiti dalla Società
· Se polizza Saradanaio o Libero domani con Complementari
- le complementari cessano di avere efficacia
- per la Saradanaio si perde anche il diritto al bonus
- Per tutte le altre polizze a premio unico ricorrente la polizza rimarrà in vigore per le sole prestazioni derivanti dai premi versati
Per la variazione del conto di addebito della tua polizza devi contattare la tua Agenzia di riferimento o inviare email a Direzionevitaportafoglio@sara.it .
L'attestazione dei premi versati è disponibile nell'Area Privata del sito www.sara.it o nell’app SaraConMe nella sezione Archivio Documenti; se non sei iscritto all’Area Privata ti verrà inviata via posta
In alternativa, l'attestazione può essere ritirata presso la tua Agenzia di riferimento.
Il pagamento del premio può avvenire nei seguenti modi:
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Addebito automatico sul tuo conto corrente (SDD)
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tramite Area Privata del sito www.sara.it o app SaraConMe
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pagamento in Agenzia
È espressamente vietato il pagamento in contanti.
La copia delle Condizioni Contrattuali del tuo contratto è disponibile nella tua Area Privata del sito www.sara.it e app SaraConMe.
Per qualsiasi necessità contatta la tua Agenzia
La copia del tuo contratto è disponibile nella tua Area Privata del sito www.sara.it e app SaraConMe.
Per qualsiasi necessità contatta la tua Agenzia.
La copia dell'attestazione è disponibile nella tua Area Privata del sito www.sara.it e app SaraConMe
Per qualsiasi necessità contatta la tua Agenzia.
Sì, nei termini e nelle modalità previste dalle Condizioni di Polizza che puoi trovare anche nell'Area Privata del sito www.sara.it nell’app SaraConMe. Per i dettagli consulta l'apposita sezione delle Condizioni oppure contatta la tua Agenzia.
Tutta la documentazione relativa ai tuoi contratti e tutti i valori relativi al tuo contratto sono disponibili nell'Area Privata del sito www.sara.it e app SaraConMe
Per qualsiasi necessità contatta la tua Agenzia.
No, i capitali assicurati non entrano nell'asse ereditario; ai sensi dell'art. 1920 del C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione.
Il Contraente può cedere in pegno il contratto o vincolare le somme assicurate. Tali operazioni hanno validità giuridica solo quando l'Impresa ne abbia fatto annotazione sul contratto originale o su apposita appendice di polizza.
Una volta impegnato o vincolato il contratto, qualunque liquidazione o variazione di polizza può avvenire solo se accompagnata dal consenso del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Per i dettagli contatta la tua Agenzia.
No. La variazione della durata contrattuale non è prevista dalle Condizioni di Polizza.
Dipende dal prodotto che hai sottoscritto: rivolgiti alla tua Agenzia.
Dipende dal prodotto che hai sottoscritto: rivolgiti alla tua Agenzia
Si. Il Contraente può cedere il contratto ad altri.
Per questa operazione rivolgiti alla tua Agenzia.
No. La variazione dell'Assicurato non è un'operazione consentita.
Il Contraente può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione dei Beneficiari, ad eccezione dei casi in cui:
- il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio
- si sia verificato il decesso del Contraente
- i Beneficiari abbiano dichiarato di volersi avvalere del beneficio dopo la morte dell’Assicurato.
Per modificare il Beneficiario rivolgiti alla tua Agenzia
Rivolgiti alla tua Agenzia oppure vai nell'Area Privata del sito www.sara.it e app SaraConMe.
La copia del tuo Documento Unico è disponibile nella tua Area privata del sito www.sara.it e app SaraConMe
Per qualsiasi necessità contatta la tua Agenzia.
Entro il mese di Aprile di ogni anno viene reso disponibile il documento "Premi pagati (SAV)",che attesta i premi versati al 31/12 dell’anno precedente, per le polizze che concorrono nel calcolo dell’ISEE.
Tutti questi documenti sono sempre disponibili nella tua Area Privata del sito www.sara.it e su app SaraConMe.
Per qualsiasi necessità contatta la tua agenzia.
La garanzia permette di indennizzarti per la perdita del margine di contribuzione e per le spese ulteriori che hai dovuto sopportare per evitare la riduzione dei ricavi per mancata vendita. In questo caso, al momento della denuncia di sinistro, dovrai fornire tutta la documentazione contabile utile a identificare il reale ammontare della riduzione dei ricavi. A titolo esemplificativo: libri contabili, fatture, registri di movimentazione merci e una lista dettagliata delle perdite subite e delle spese sostenute per evitarla.
In caso di sinistro il trasloco in altra sede della merce va denunciato alla tua Agenzia: in questo caso la copertura assicurativa varrà sia sul tuo negozio assicurato che sulla nuova sede dove tieni la merce per un massimo di 7 giorni.
Si, è possibile richiedere un'anticipazione della cifra di indennizzo presunta fino ad un massimo del 50% purché sulla liquidazione non siano state fatte contestazioni da parte della Compagnia e l'attività oggettivamente riprenda. I soldi ti saranno forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Questa opportunità vale solo per le garanzie incendio e elettronica.
In primo luogo fai immediatamente denuncia al tuo Agente fornendo tutti i dati necessari ad una completa e corretta ricostruzione dei fatti. Consegna anche una copia della denuncia all'autorità (Carabinieri, Polizia ecc.) in caso di furto, danneggiamento o in tutti i casi tu abbia dovuto sporgere una denuncia. Se hai un verbale di intervento (Carabinieri o Polizia per rapina, Vigili del Fuoco, ecc.) forniscila all'Agente.
Se il sinistro lo richiede, la Compagnia nominerà un perito che farà le verifiche necessarie sul posto: offri la massima collaborazione al fine di poter stabilire il giusto indennizzo che ti spetta.
Si, se è stata acquistata la garanzia "rimborso spese di cura". Il medico che effettuerà la visita legale potrà confermare le indicazioni terapeutiche e in questo caso, sempre nei limiti della garanzia, la polizza coprirà quanto speso. Ricordati di inviare alla Compagnia le fatture delle varie prestazioni mediche.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato per tutto il tempo, in modo da poter garantire una corretta valutazione del danno subito. Pertanto ricordati di inviare i certificati medici che di volta in volta saranno eventualmente rilasciati durante la convalescenza stessa.
Occorre denunciare appena possibile il sinistro alla tua Agenzia con una descrizione dettagliata di quanto accaduto e, se disponibile, allega il certificato di Pronto Soccorso. Successivamente ricordati di inviare a corredo della denuncia tutta la documentazione necessaria per permettere alla Compagnia una corretta valutazione del sinistro. In particolare documentazione medica o referti (ad es. radiologici), il certificato di Pronto Soccorso (se non già consegnato al momento della denuncia) o la documentazione rilasciata dopo le dimissioni in caso di ricovero per infortunio, ecc.
Ai fini del controllo dell'operatività della garanzia ed il conteggio dell'indennizzo, devi produrre la relativa documentazione medica, in particolare è necessaria una copia conforme all'originale della cartella clinica.
La rete di centri convenzionati è stata selezionata su criteri di alta qualità e professionalità ma non è obbligatoria. Se vuoi recarti presso un centro di tua fiducia ricordati poi di produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere il corretto rimborso nei limiti indicati in polizza.
Se ti rechi presso il centro convenzionato puoi usufruire del sistema di "presa in carico" cioè sia la prenotazione che il pagamento sono effettuati direttamente dalla Compagnia.
Significa che, indipendentemente da quanto effettivamente speso (anche niente), fornisce – in base ad una precisa classificazione degli interventi – una cifra prefissata. Ricordati pertanto di produrre la documentazione medica completa per identificare la corretta fascia di indennizzo
Quello che devi sempre produrre è la documentazione clinica. Poiché Saramedical è una polizza con indennizzo forfetario, non è necessario produrre le fatture della clinica o del centro medico mentre rimane necessario fornire la documentazione medica come la cartella clinica, i referti degli esami, ecc.
La documentazione delle spese sostenute sarà necessaria solo in caso sia stata acquistata la garanzia “rimborso spese pre e post intervento chirurgico”, per ottenere il rimborso di dette spese nei limiti previsti in polizza
Significa che verrà ripagato il valore corrente al momento del sinistro e non quello dell'acquisto. Facciamo un esempio: se compro una tv e dopo due anni la rubano l'indennizzo del furto terrà di conto del valore della tv al momento del furto e non dell'importo dello scontrino. Questo perché ovviamente i beni, con il tempo, sono soggetti a una diminuzione del loro valore.Significa che verrà ripagato il valore corrente al momento del sinistro e non quello dell'acquisto. Facciamo un esempio: se compro una tv e dopo due anni la rubano l'indennizzo del furto terrà di conto del valore della tv al momento del furto e non dell'importo dello scontrino. Questo perché ovviamente i beni, con il tempo, sono soggetti a una diminuzione del loro valore.
Il primo rischio assoluto è una formula di valutazione del sinistro che prevede, in caso di danno, la restituzione di una somma stabilita indipendente dal valore delle cose danneggiate. Facciamo un esempio: la polizza prevede una massimale a primo rischio assoluto di 10.000 per l'incendio. Se prende fuoco la cucina nuova – che ha un valore di euro 5.000 – ti verrà ripagata per intero. Se invece il valore della cucina è di 15.000 euro, l'assicurazione restituirà in ogni caso 10.000 e quindi non tutto il valore del bene danneggiato.Il primo rischio assoluto è una formula di valutazione del sinistro che prevede, in caso di danno, la restituzione di una somma stabilita indipendente dal valore delle cose danneggiate. Facciamo un esempio: la polizza prevede una massimale a primo rischio assoluto di 10.000 per l'incendio. Se prende fuoco la cucina nuova – che ha un valore di euro 5.000 – ti verrà ripagata per intero. Se invece il valore della cucina è di 15.000 euro, l'assicurazione restituirà in ogni caso 10.000 e quindi non tutto il valore del bene danneggiato.
La polizza casa prevede una specifica garanzia dedicata ai padroni di animali domestici e quindi anche dei cani in quanto dì per sé la responsabilità civile non copre questo genere di eventi. Pertanto, se sei proprietario di un cane, ricordati di attivare questa specifica copertura.
Si, devi fornire anche la denuncia alle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) e la lista dei beni rubati e del loro valore.
No, la garanzia assistenza è pensata per fornirti un aiuto rapido nei momenti di bisogno. Per questo genere di interventi basta contattare il numero della Centrale Operativa (che trovi sul Fascicolo Informativo) e richiedere l’idraulico (o il fabbro o il falegname) fornendo i tuoi dati e il numero di polizza. Il pagamento della prestazione resta a carico tuo..
Come per tutte le altre assicurazioni è fondamentale che tu faccia pervenire alla tua Agenzia una denuncia di sinistro nel minor tempo possibile da quando accade/scopri l'evento. La denuncia dovrà essere dettagliata riportando una descrizione dei danni subiti e del valore dei beni danneggiati.
La nostra compagnia ha aderito a un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese di Assicurazione) e le principali associazioni di consumatori denominato Conciliazione Paritetica: si tratta di uno strumento a disposizione dei consumatori che ha come scopo quello di gestire nel modo migliore i sinistri, in particolare quelli R.C. Auto, che rappresentano un momento particolare nella relazione tra assicurato e compagnia.
Con la Conciliazione Paritetica, infatti, sarà da oggi possibile risolvere in modo rapido ed economico eventuali questioni sorte in caso di insoddisfacente risposta fornita in caso di sinistro
L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:
- collisione tra 2 veicoli (esclusi ciclomotori non targati, macchine agricole e tram)incidenti avvenuti in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
- veicoli identificati con targa e immatricolati in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
- veicoli assicurati con compagnia italiana (o che eserciti l'assicurazione obbligatoria RC Auto in libertà di stabilimento e abbia scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto).
- danni al veicolo
- danni a cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente
- danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo (non superiori al 9% di danno biologico)
In alcuni casi, soprattutto quando il sinistro è di modesta entità, può essere conveniente rimborsarlo in prima persona ed evitare l’aumento del premio al rinnovo della polizza.
Per avere informazioni relativamente al Rimborso potrai rivolgerti a una delle agenzie Sara dislocate sul territorio nazionale oppure, per i sinistri che rientrano nel Risarcimento Diretto, potrai verificare attraverso il sito Consap il suo importo e le modalità per rimborsarlo. In questo caso, la procedura potrà essere effettuata via internet accedendo al sito www.consap.it – sezione Contatti – Rimborso del sinistro. All'interno della medesima sezione del sito troverai le indicazioni utili per inoltrare la richiesta online.
Consap, dopo aver verificato l’esistenza del sinistro, provvederà a darti comunicazione del relativo importo a mezzo lettera riservata/personale. Accertato il pagamento, Consap rilascerà un’attestazione con la quale potrai ottenere la riclassificazione del contratto evitando il malus.
In caso di sinistro, rivolgendosi ad una carrozzeria aderente al circuito “Sara Ok - carrozzerie convenzionate” l’assicurato potrà disporre del servizio di presa e riconsegna del mezzo danneggiato da e verso il luogo indicato, potrà ottenere la riparazione del veicolo senza alcun esborso, in quanto il pagamento è direttamente a carico di Sara e potrà contare sulla riparazione solo con ricambi originali e con garanzia di 2 anni sulle parti non riparate soggette ad usura.
Consegna tempestivamente il Modulo CAI (ex CID) con la richiesta di risarcimento alla tua Agenzia (o a qualsiasi altra Agenzia Sara) che fornirà informazioni e assistenza per la gestione del sinistro.
In alternativa spedisci la richiesta di risarcimento a mezzo Raccomandata A/R, fax o telegramma alla sede centrale di Sara Assicurazioni o alla tua Agenzia. Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’Agenzia verificherà le modalità di accadimento del sinistro e ti chiederà di fornire il maggior numero di informazioni su dinamica e soggetti coinvolti.
In particolare:
- nomi e recapiti degli assicurati
- targhe dei veicoli coinvolti
- denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione
- descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- generalità e recapiti di eventuali testimoni
- indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia
- luogo, giorni ed orari in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia del mezzo.
Inoltre, in caso di lesioni subite dai conducenti, è necessario fornire le seguenti informazioni:
- età, attività e reddito del danneggiato
- entità delle lesioni subite
- dichiarazione relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria
- attestazione medica comprovante l’avventa guarigione ed eventuale consulenza medico legale di parte.
Sara Assicurazioni, una volta ricevuta la richiesta danni, è tenuta a comunicati l'offerta di risarcimento oppure eventuali motivi che impediscano la formulazione dell’offerta.
La comunicazione dovrà essere inviata entro i seguenti termini:
- 90 giorni in caso di lesioni (se fornisci tutta la documentazione richiesta)
- 60 giorni in caso di danni riguardanti solo veicoli o cose ed il modulo CAI sia firmato solo da uno dei conducenti
- 30 giorni in caso di danni a veicoli o a cose ed il modulo CAI sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente.
Ricorda: se il Modulo CAI (ex CID) è compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i conducenti coinvolti è possibile velocizzare i tempi di risarcimento dei danni.
Se il danno è causato da un veicolo non coperto da garanzia assicurativa o da mezzo non identificato o rubato, la legge prevede la possibilità di richiedere il risarcimento rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser, 14 00198) e all’impresa designata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della CONSAP all’indirizzo www.consap.it
Se l'incidente è avvenuto con stranieri, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel 02.349681 - fax 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
Se l'incidente è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel: 02.349681 - fax: 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R. Se l'incidente è avvenuto all'Estero, occorre rivolgersi alla Consap - Centro di Informazione Italiano (mail: richieste.centro@consap.it - fax: 06.85796270) per richiedere il nome del Mandatario in Italia nominato dalla Compagnia straniera, cui rivolgere le richieste, oppure inviare direttamente le richieste di risarcimento alla Compagnia straniera. Per ulteriori informazioni sulle due fattispecie sopra descritte, si consiglia di visitare i siti dell'UCI (www.ucimi.it) e della CONSAP (www.consap.it).
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